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A chi è rivolto

Ai genitori non coniugati che desiderano riconoscere il figlio concepito prima della nascita.


Descrizione

I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile, in forza della quale viene affermato che dall’unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.

Questa dichiarazione, detta “prericonoscimento”, non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, che è l’atto con il quale vengono ufficialmente attribuiti il nome e il cognome al nuovo nato.

La dichiarazione può essere resa dalla sola madre o da entrambi i genitori. 

Non è previsto il prericonoscimento da parte del solo padre, in quanto è sempre necessario l’assenso materno, e in ogni caso i dichiaranti devono aver compiuto 16 anni.

L’istituto in esame ha quale principale scopo quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di nascita.

Nel caso di coppie non coniugate, è presunta solo la maternità ma non la paternità, pertanto il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre ovvero senza la sua preventiva autorizzazione.

Per ovviare a tale problematica, il Legislatore ha previsto il riconoscimento del nascituro anche prima del parto, di fondamentale importanza soprattutto in caso di complicazioni durante il parto, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero all’uopo necessarie, ovvero in caso di prolungato impedimento della genitrice, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni canonici per provvedere al riconoscimento del figlio.

Tale riconoscimento può essere utilizzabile anche nel caso di decesso di uno dei due genitori prima della dichiarazione di nascita: mancando la manifestazione di volontà relativa al riconoscimento, il genitore morto non potrebbe essere menzionato nell’atto se non a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.


Come fare

L’atto di prericonoscimento può essere fatto durante tutta la gestazione all'ufficio di Stato Civile.
E' necessario previo appuntamento telefonico recarsi di persona davanti all' Ufficiale di Stato Civile che deve redigere l'atto di riconoscimento.

Cosa serve

Nel momento del riconoscimento occorre presentare:
  • documenti d’identità validi;
  • certificato medico attestante lo stato di gravidanza, i mesi di gestazione e la data presunta del parto (da consegnare in originale al momento della dichiarazione);

I cittadini stranieri devono inoltre allegare:
  • attestazione di capacità al prericonoscimento rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto;
  • i certificati di nascita con paternità e maternità di entrambi i genitori, tradotti e legalizzati;
  • l’attestazione di capacità al riconoscimento del genitore che intende riconoscere il figlio, rilasciata dal proprio Consolato o Ambasciata e legalizzata in Prefettura ove previsto, contenente l’indicazione del cognome che compete al minore in seguito al riconoscimento.

Cosa si ottiene

La formazione di un atto di riconoscimento prima della nascita.

Il pubblico ufficiale che ha redatto l'atto, ne dovrà rilasciare ai dichiaranti una copia autentica, che dovrà essere presentata al momento della dichiarazione di nascita.

Tempi e scadenze

La conclusione del procedimento è immediata.

Costi

Il procedimento non prevede alcun pagamento.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Servizi demografici

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Termini e condizioni di servizio.pdf [.pdf 88,97 Kb - 22/04/2026]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 22/04/2026 12:51:24

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